Art. 1.
(Spese di investimento finanziate mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione).

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente alla gestione di competenza, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 non sono considerate le spese di investimento finanziate mediante l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione».